Badante a Bologna e riposo settimanale: alcuni aspetti
Se vuoi assumere una badanta o una colf a Bologna, è importante che tu sia informatori rispetto alle normative previste per l’assunzione in regola di questa figura
AESDOMICILIO è attenta a svolgere ed a seguire le varie modifiche e regolamentazioni burocratiche del mondo delle badanti, senza affannarsi in inutili sacche sindacali. E’ infatti consigliato rivolgersi ad un’agenzia di badanti a Bologna come AES DOMICILIO per avere maggiore ordine nelle cose che vengono svolte, e soprattutto per essere lucidi circa il mondo delle badanti come il riposo settimanale.
Badante: il riposo settimanale spiegato in breve
Il riposo settimanale non è uguale per tutti i collaboratori domestici, ma dipende dal regime di orario adottato e dall’eventuale convivenza col datore di lavoro.
Ricordiamo innanzitutto quali sono i regimi di orario che possono essere adottati per i lavoratori domestici:
- per le badanti conviventi a Bologna a servizio intero, l’orario massimo settimanale è pari a 54 ore, l’orario massimo giornaliero è pari a 10 ore non consecutive, e le ore di riposo giornaliero sono pari a 11 ore consecutive, più ulteriori 2 ore, non retribuite, se l’orario giornaliero non è interamente collocato dalle 6 alle 14, o dalle 14 alle 22;
- per i conviventi a servizio ridotto, l’orario massimo settimanale è pari a 30 ore; l’orario massimo giornaliero è pari a 10 ore non consecutive, su 3 giorni settimanali, oppure può essere collocato dalle 6 alle 14, o dalle 14 alle 22; le ore di riposo giornaliero sono pari a 11 ore consecutive, più ulteriori 2 ore, non retribuite, se l’orario giornaliero non è interamente collocato dalle 6 alle 14, o dalle 14 alle 22;
- per i non conviventi, l’orario massimo settimanale è pari a 40 ore; l’orario massimo giornaliero è pari a 8 ore non consecutive, distribuite su 5 o 6 giorni settimanali; le ore di riposo giornaliero minimo sono pari a 11 ore consecutive, come previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Per i collaboratori domestici conviventi a servizio intero, il riposo settimanale deve essere almeno pari a 36 ore, di cui:
- 24 ore devono essere fruite nella giornata di domenica;
- 12 ore devono essere fruite in un altro giorno della settimana (concordato tra le parti); in questa giornata il lavoratore può svolgere la sua attività per un numero di ore non superiore alla metà della durata normale dell’orario giornaliero.
Se il lavoratore professa una fede religiosa che prevede la solennizzazione in una giornata diversa dalla domenica, datore di lavoro e collaboratore domestico possono accordarsi per sostituire la domenica con un giorno differente.
Nella generalità dei casi, il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Se per esigenze imprevedibili il datore di lavoro richiede lo svolgimento dell’attività nella giornata di domenica, al collaboratore domestico devono essere concesse un pari numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata seguente, e deve essere riconosciuta la maggiorazione della retribuzione per lavoro festivo.
Se il lavoratore domestico è a servizio ridotto (badante ad ore a Bologna), ha diritto alla fruizione del riposo settimanale con modalità differenti, a seconda della distribuzione dell’orario settimanale. Vale comunque quanto appena affermato in merito al riposo domenicale e alla possibilità di sostituire la domenica con un’altra giornata, in base alla fede professata.
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