Bologna: l’infortunio sul lavoro e la badante
Quando una badante a Bologna subisce un incidente durante l’orario di lavoro o nel tragitto casa/lavoro-lavoro/casa, deve farsi certificare l’infortunio al pronto soccorso il prima possibile. Importante è specificare il momento durante il quale è successo l’incidente e le modalità in cui è avvenuto in modo che il pronto soccorso capisca che si tratta di infortunio sul lavoro e non di una semplice malattia e quindi apra una pratica INAIL. Infatti se si tratta di malattia, essa non è retribuita dall’Inps ma dal datore di lavoro per i giorni massimi e le modalità previste dal contratto. Invece, se viene aperta una pratica di infortunio, è l’INAIL che versa un’indennità dal quarto giorno in poi a partire dal giorno successivo all’incidente (il giorno dell’infortunio e i primi tre sono a carico del datore di lavoro) per tutti i giorni di infortunio. Si dovrebbe controllare, quindi, che questo certificato non sia semplicemente di malattia: deve essere indicata la voce INAIL SI.
Badante a Bologna: cosa fare in caso di infortunio?
Obblighi del lavoratore: il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia dell’infortunio al datore di lavoro.
Non ottemperando a tale obbligo e nel caso il datore non abbia provveduto alla denuncia nei termini di legge (48 ore), l’infortunato perde, infatti il diritto all’indennità temporanea che l’INAIL paga per i giorni antecedenti alla data della denuncia.
Obblighi del datore di lavoro: il datore di lavoro è obbligato ad inoltrare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. Egli dovrà inviare il nuovo modulo cartaceo (mod. 4 bis RA.) mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), che può scaricare a questo link: Denuncia infortunio Inail.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l’evento entro 24 ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art. 53, comma 1 e 2, Testo unico 1124/1965).
Sanzioni di tipo amministrativo sono previste per il datore di lavoro in caso di:
– mancata o inesatta indicazione del codice fiscale del lavoratore;
– denuncia mancata tardiva, inesatta o incompleta.
N.B.: se il collaboratore rimane assente per infortunio per un intero trimestre contributivo l’Inps richede una comunicazione preventiva di sospensione contributiva.
Se la collaboratrice rimane assente per un periodo che non coincide con un trimestre intero l’Inps indica che non é necessaria alcuna comunicazione in quanto la sospensione che ricada all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate nel mav Inps modificato.
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